Tari, la sentenza del giudice tributario: Renner ha ragione

3 Dicembre 2019

L’azienda vince in Commissione tributaria. La sentenza: dal Comune di Minerbio accertamento infondato; contraddittorio il comportamento dell’Ente che non ha mai svolto il servizio di raccolta rifiuti

 

 

La Commissione tributaria di Bologna ha annullato l’avviso di accertamento con cui il Comune di Minerbio esigeva da Renner Italia il versamento della Tari 2012 (ex Tarsu) del valore di 224.403 euro. Il giudice ha ritenuto infondata la pretesa originata dal contestato invito a comparire (per la definizione dell’accertamento Tari) del 27 agosto 2018.

Secondo quell’atto, l’industria delle vernici avrebbe dovuto al Comune di Minerbio complessivamente 1.158.812 euro per le annualità 2012/2018. «L’annullamento della maggiore illegittima pretesa avanzata dal Comune per la prima annualità in contestazione ci conforta nell’aspettativa che analoga decisione sia assunta in merito alle ulteriori infondate pretese dell’Ente locale», ha commentato la sentenza l’avvocato dell’azienda, professor Christian Califano. «La Commissione tributaria – ha aggiunto il legale – ha accolto il ricorso di Renner per una tassa rifiuti peraltro già oggetto di pagamento da parte di Renner prima che il Comune di Minerbio emettesse l’atto impositivo».
E in effetti Renner per il 2012 aveva versato 21.339 euro, nonostante fossero decorsi i termini per l’estinzione del diritto e nonostante il Comune non provveda alla raccolta dei rifiuti urbani dell’azienda.
Di contro, Renner ha sempre regolarmente pagato i bollettini recapitati dal Comune di Minerbio, oltre a smaltire in autonomia sia i rifiuti industriali che quelli urbani, per un importo complessivo che annualmente ormai supera il mezzo milione di euro.

 

 

 
Il giudice ha anche smentito la versione più volte rilanciata dalla precedente giunta comunale, secondo cui Renner sarebbe stata poco collaborativa: «La Società […] ha mostrato di collaborare con l’Ente ai fini della definizione di un contenzioso complicato e difficile – è scolpito nella sentenza -. L’Ente che peraltro non ha mai svolto nei confronti della società la raccolta dei rifiuti non ha mai riconosciuto in sede di accertamento € 21.339,00 versati per la Tarsu 2012 […]».
«Il Collegio rileva […] che nel 2013 era già stata svolta dall’Ufficio una approfondita attività di verifica sull’opificio della Renner Spa con riferimento agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 con l’individuazione della tipologia dei rifiuti […] – è scritto ancora nella sentenza -. L’Avviso di accertamento contestato sconfessa tutta l’attività di verifica operata dal Comune di Minerbio […]». Un comportamento, quello del Comune di Minerbio, che il giudice non esita a definire «contraddittorio». Infatti, la Commissione tributaria, considerato l’atteggiamento collaborativo di Renner, ha sottolineato che «sarebbe irragionevole ritenere che l’Ente accertatore non avesse avuto tutti gli elementi per definire correttamente un caso così complesso che incide sul tessuto produttivo e di queste dimensioni. È evidente che non vi sia stata alcuna intenzione da parte della ricorrente società [Renner, ndc] di evasione né di elusione della Tarsu 2012». Insomma, una vittoria netta e inequivocabile quella dell’azienda.

Renner in passato ha anche posto la lente di ingrandimento sull’aggio riconosciuto dall’ufficio tributi Terre di Pianura alla Cooperativa Fraternità Sistemi di Brescia, che per gli accertamenti e le riscossioni sui tributi locali oscilla tra il 27% e il 30%. Percentuali ben lontane da quelle applicate in passato, ad esempio, da Equitalia (8-9%). Al riguardo, l’impresa ha presentato un esposto alla Corte dei Conti.

Soddisfazione, ma anche un pizzico di amarezza in casa Renner: «Eravamo certi che il giudice riconoscesse la correttezza del nostro operato – ha affermato l’amministratore delegato di Renner Italia, Lindo Aldrovandi -. Resta inspiegabile l’atteggiamento del Comune di Minerbio nei confronti di una realtà come la nostra, ovunque additata a campione del cosiddetto “modello Emilia”».